Con la seguente news del 19/03/2013: “Il GSE informa che, a decorrere dal 2013, l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, con Delibera 570/2012/R/efr, ha definito nuove modalità per l’erogazione del servizio di scambio sul posto.
Si comunica che le Regole Tecniche relative ai criteri puntuali di calcolo per il contributo in conto scambio, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità, sono ancora in fase di definizione da parte del GSE (art.12 Delibera 570/2012/R/efr).
Pertanto, si informano tutti gli utenti dello scambio sul posto che il GSE procederà all’erogazione del contributo in conto scambio in acconto del primo semestre 2013 entro il 30 giugno 2013. Il GSE comunicherà agli utenti, con successiva news, la data prevista per la pubblicazione degli acconti“.
Qui di seguito le regole vigenti sul pagamento in regime di scambio sul posto dell’energia prodotta ed immessa in rete…
Il servizio di scambio sul posto prevede che l’utente diventi titolare di un contributo (contributo in conto scambio). Nello specifico, a seguito della stipula della convenzione, l’utente riceve l’erogazione del contributo in conto scambio che ristora parte dell’costo della bolletta elettrica.
Il servizio di scambio sul posto non rimborsa la bolletta elettrica, né consente di ricevere la bolletta elettrica con importo pari a zero. Il meccanismo dello scambio sul posto consente di ricevere un contributo che si configura come un ristoro di parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia, ovvero, parte dell’importo pagato in bolletta.
Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun utente con la propria impresa di vendita.
La convenzione di Scambio Sul Posto prevede il pagamento di due acconti semestrali e un conguaglio annuale.
La pubblicazione del contributo in conto scambio a conguaglio dell’anno ‘a’, avviene entro il 15 maggio dell’anno “a+1″; L’erogazione del contributo in conto scambio a conguaglio dell’anno ‘a’, avviene 15° giorno lavorativo di giugno dell’anno “a+1″.
Il conguaglio, viene calcolato sulla base dei dati definitivi inviati dai gestori di rete (energia immessa e prelevata) e dalle imprese di vendita (onere di prelievo associato all’energia prelevata).
L’erogazione del conguaglio avviene al netto degli importi già percepiti a titolo di acconti semestrali.
L’ acconto viene erogato su base semestrale, qualora l’importo sia superiore alla soglia di 15 €, ed è determinato sulla base delle seguenti informazioni:
- stima dell’energia elettrica scambiata con la rete calcolata a partire dai dati storici ove disponibili;
- stima dell’energia elettrica scambiata con la rete calcolata a partire dai dati tecnici di impianto disponibili e differenziata per le differenti tipologie impiantistiche;
- stima del contributo Cs determinata a partire dai dati storici disponibili.