Obbligo Rinnovabili negli Edifici secondo la DIRETTIVA 2009/28/CE
È stato approvato in data 30 Nov 2010 dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo ( ancora non in vigore ) DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2009 SULLA PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili, attuativo della Direttiva 2009/28/CE.
La novità importante, per quanto concerne l’ obbligatorietà dell’ integrazione delle fonti rinnovabili prevista per il 01 Gennaio 2011, è all’ art. 9 comma 4 che prevede l’abrogazione dei:
a) articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 380 del 2001
(Ovvero l’ obbligo di prevedere nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili che producano almeno 1 kW di energia per ciascuna unità abitativa. Tale obbligo scatterebbe il 1° gennaio 2011);
b) articolo 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59
(Ovvero ll’obbligo di produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% di acqua calda sanitaria).
Il Dlgs approvato in prima lettura, definisce gli strumenti, gli incentivi e le norme per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
L’articolo 9 del provvedimento disciplina l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera c).
Pertanto fra quattro anni le costruzioni nuove o ristrutturate dovranno soddisfare con le rinnovabili il 50% dei consumi.
I suddetti valori possono essere incrementati dalle Regioni. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. La quota di energia che eccede le suddette percentuali, può accedere agli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili.
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti che incrementano di almeno il 30% le suddette percentuali di fonti rinnovabili, hanno diritto ad un bonus volumetrico del 5%, ferme restando le norme in materia di distanze minime.
I soggetti pubblici possono concedere a terzi, mediante gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.
Il Dlgs approvato quindi modifica il Dlgs 192/2005. In particolare aggiunge all’art. 6 le seguenti previsioni:
- nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sarà obbligatorio inserire una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica;
- nelle offerte di vendita di edifici o di singole unità immobiliari, dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Ricordiamo che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione a carico dell’Italia per la non completa applicazione della direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici.
Il decreto introduce importanti novità anche in materia di procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili: Rinnovabili, la Dire sostituisce la Dia.
Il decreto sarà trasmesso alle commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata, per poi tornare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Esempio dell’obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti secondo l’Allegato 3:
”Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
P= 1/K *S
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
b) K = 70, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera a);
c) K = 60, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro l’anno